Va sospeso, ai fini del riesame, il provvedimento di non ammissione agli esami orali di avvocato, tenuto conto che, al di là del semplice voto numerico, nessuna motivazione o segni grafici di correzione sono stati apposti sugli elaborati in sede di correzione da parte della Commissione.
Anche il TAR Lombardia, Sez. III, con l’ordinanza in rassegna aderisce
all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale sussiste il
pregiudizio grave e irreparabile atteso “che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris”.
Ha proseguito il TAR rilevando che l’Amministrazione ha l’obbligo di
riesaminare gli elaborati della ricorrente mediante la rinnovazione del
procedimento valutativo, attraverso la prima Sottocommissione della Corte d’Appello di Milano, che dovrà
svolgere la correzione insieme ad altri elaborati (in numero minimo di
dieci) estratti fra quelli degli altri candidati, attribuendo anche a
questi ultimi, ma ai soli fini di assicurare l’anonimato, un proprio
giudizio.
Per il TAR, peraltro, l’anonimato può essere realizzato
cancellando sia i voti precedentemente attribuiti, sia i precedenti
numeri identificativi dei candidati, inserendo gli elaborati in nuove
buste, provviste di nuovi numeri identificativi progressivi, all’interno
delle quali saranno collocate le buste piccole contenenti le generalità
dei candidati.