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Atto Giudiziario Diritto Penale Traccia n.2 + Breve svolgimento

Atto Giudiziario Diritto Penale Traccia n.2 + Breve svolgimento:
ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO PENALE

Caio, dipendente del comune di Beta, viene sorpreso dal sindaco mentre, per mezzo del computer dell'ufficio naviga in internet visitando siti non istituzionali dai quali scarica, su archivi personali,immagini e filmati non attinenti alla pubblica funzione. viene denunciato e sottoposto a procedimento penale.

Il computer viene sottoposto a sequestro. nel corso delle indagini si accerta, grazie alla consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero sul computer sequestrato, che la citata attività si è protatta per cira un anno, e che il numero dei file scaricati è di circa 10 mila. rinviato a giudizio caio viene condannato alla pena di 3 anni di reclusione per il reato di peculato. il candidato, assuneta la veste di difensore di Caio, analizzato il caso della fattispecie giuridica, evidenziando, tra l'altro, che le indagini difensive definitivamente svolte hanno dimostrato che l'ente gestore del servizio telefonico aveva stipulato con il comune di Beta un contratto con tariffa forfettaria denominato "tutto incluso".

Breve Soluzione a cura dell' Avv. Maria Sabina Lembo

il candidato avrebbe dovuto redigere un atto di appello, ex artt. 571 e 593 c.p.p., impugnando la sentenza che aveva riconosciuto Caio colpevole del delitto di peculato (314 c.p.).

Un primo motivo di gravame si sarebbe potuto sostanziare nella mancanza dell'elemento oggettivo del delitto in questione, sul presupposto che - avendo il Comune di Beta stipulato un contratto di somministrazione della linea internet, con tariffa forfettaria "tutto compreso" - si fosse profilata una scarsa entità del danno al patrimonio della pubblica amministrazione (al riguardo era utile esaminare le sentenze Cass. pen. 19.10.2010, n. 41709 e Cass. pen., sez. VI 10.01.2011, n. 256).

Caio, infatti, non si era appropriato di alcun bene mobile poiché la connessione ad internet era c.d. flat e non richiedeva quindi le singole telefonate per ogni collegamento al web che egli poneva in essere al di fuori dell'interesse della P.A. e, pertanto, non era configurabile alcuna appropriazione di cose di proprietà del Comune di Beta.

Un secondo motivo dell'atto d'impugnazione in questione, poteva basarsi sul riconoscimento del minimo edittale di pena, con eventuale concessione della attenuante comune di cui all'art. 62, n. 4 c.p. nonché delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., qualora la Corte di Appello adita avesse ritenuto comunque responsabile Caio per il delitto di peculato.

Il candidato avrebbe, quindi, dovuto chiedere, in riforma della impugnata sentenza, la assoluzione di Caio perchè il fatto non sussiste, ex art. 530, comma I, c.p.p. e, in subordine, la concessione delle citate attenuanti con il riconoscimento del minimo edittale.

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