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Appunti di diritto civile: il rapporto obbligatorio e l'oggetto dell'obbligazione

Nella sua più elementare struttura l’obbligazione si presenta come un rapporto o un vincolo che lega un soggetto ad un altro soggetto per l’esecuzione di una data prestazione.
Nell’ambito del rapporto obbligatorio si distingue tra:
• un soggetto attivo dell’obbligazione - il creditore – al quale spetta il diritto di esigere una data prestazione.
• un soggetto passivo dell’obbligazione – il debitore- il quale è tenuto ad eseguire la prestazione
• un oggetto dell’obbligazione, ovvero la prestazione dovuta dal debitore al creditore.
Con riguardo ai soggetti del rapporto obbligatorio..
, essi devono essere al momento in cui sorge l’obbligazione soggetti determinati o, quanto meno, determinabili (come accade nella fattispecie della promessa al pubblico - art. 1989 - nella quale il debitore è già determinato ed è, ad esempio, colui che rivolgendosi al pubblico promette una somma di denaro a chi ritroverà un oggetto smarrito, mentre non è determinato il creditore: questi è tuttavia determinabile in base ad un criterio già stabilito al momento in cui l’obbligazione è sorta (nel caso in analisi sarà colui che avrà ritrovato l’oggetto smarrito) .
Per quanto riguarda invece l'oggetto dell’obbligazione, ossia la prestazione dovuta dal debitore al creditore, essa deve avere carattere patrimoniale, cioè deve essere suscettibile di valutazione economica…(art. 1174 cc.)...e quindi deve consistere nel pagamento di una somma di danaro o in un comportamento diverso del debitore che sia, tuttavia, traducibile in una somma di danaro che ne rappresenti il valore economico.
N.B. Se la prestazione del debitore, in sé considerata, deve avere carattere patrimoniale, non è però necessario che abbia tale carattere l’interesse del creditore alla prestazione: quest'ultimo può essere (come negli esempi precedenti) un interesse economico o patrimoniale, ma può anche essere – come precisa lo stesso art. 1174 – un interesse non patrimoniale.
Un esempio: quando andiamo al cinema riceviamo una prestazione (la proiezione di un film) evidentemente suscettibile di valutazione economica... tant’è che paghiamo una somma di danaro come corrispettivo (il prezzo del biglietto). Ma il nostro interesse alla prestazione non ha natura patrimoniale: è un interesse culturale o di svago.
Il carattere patrimoniale della prestazione vale a distinguere il diritto di obbligazione da altri diritti che, come il diritto di obbligazione sono diritti relativi, ossia spettanti nei confronti di persone determinate, ma che mancano del carattere della patrimonialità: si tratta dei diritti (e correlativi obblighi) dei rapporti di famiglia, come il diritto e il relativo obbligo dei coniugi alla reciproca assistenza morale e materiale, come il diritto dei figli e l’obbligo correlativo dei genitori al mantenimento e alla educazione della prole; ed proprio il termine obbligo che vale qui a segnalare lessicalmente la diversità fra 2 situazioni.
Il requisito della patrimonialità della prestazione vale così a delimitare l’ambito di applicazione delle norme sulle obbligazioni, le quali non si applicano quando manca tale requisito, ossia quando si è in presenza non di obbligazioni, bensì di obblighi.
L’art. 1174 ha dunque la funzione di definire l’obbligazione e di delineare l’ambito di applicazione delle norme ad essa relative; altro discorso vale per quell’ulteriore requisito che l’art. 1174 esige, dato che esso dispone che “la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve corrispondere ad un interesse del creditore“. Va detto che per alcuni autori la necessità di un interesse apprezzabile (giuridicamente rilevante) del creditore alla prestazione opera quale requisito per la valida costituzione del rapporto obbligatorio e quale requisito per la permanenza del rapporto, il quale si estinguerebbe ove l’interesse del creditore alla prestazione, presente al momento del sorgere dell’obbligazione, venisse meno successivamente.

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