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Atto Giudiziario Diritto Civile Traccia n.1+ Breve svolgimento

Atto Giudiziario Diritto Civile Traccia n.1+ Breve svolgimento:
ATTO GIUDIZIARIO DI DIRITTO PRIVATO

Tizia e sempronio citano in giudizio l'impresa Gamma esponendo di aver acquistato, con preliminare e successivo contratto definitivo, un appartamento destinato a civile abitazione e di aver versato alla parte venditrice la somma di euro 140.000 mentre il prezzo indicato nei suddetti atti era di 95.000.
Chiedono, pertanto la restituzione della somma pagata in eccedenza oltre agli accessori di legge.
L'impresa edile Gamma sostiene, per contro, l'esistenza di un precedente preliminare di compravendita che recava il prezzo effettivo di euro 140.000 e che i contratti successivi erano stati simulati indicandosi il minor prezzo di euro 95.000 e ritiene inoltre di poter fornire prova testimoniale di tale simulazione.
Il candidato, assunte le vesti di avvocato dell'impresa edile Gamma rediga l'atto giudiziario più opportuno illustrando gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie
Breve Soluzione a cura dell'Avv. Giuseppe Potenza


Il candidato doveva redigere una comparsa di costituzione e risposta ai sensi dell'art. 167 c.p.c., soffermandosi, nei motivi a sostegno delle proprie tesi difensive, dapprima sul concetto di simulazione, con una esposizione breve dell'istituto, e poi sulla questione attinente alla prova della simulazione stessa.

Al riguardo, risultava fondamentale citare le sentenze della Cassaz. Civile nn. 7769 e 24100, entrambe del 2011 nonché la sentenza a Sezioni Unite n. 7246 del 2007, in base alle quali il precedente preliminare sottoscritto dalle parti (gli attori e la convenuta Gamma) era da considerarsi quale "fatto storico", al fine della individuazione dell'esatto prezzo concordato.

In virtù di tali orientamenti, il candidato avrebbe dovuto sostenere la operatività del principio codificato all'art. 2724 cod. civ., che ammette la prova per testi in ogni caso quando vi è un principio di prova per iscritto.

Le conclusioni si sarebbero dovute basare sul rigetto della domanda degli attori, con la conseguente richiesta di condanna alle spese di giustizia, evidenziando l'esistenza dell'accordo simulatorio relativamente al prezzo della vendita, per il quale si sarebbe dovuta esplicare prova per testimoni su circostanze capitolate.

Da sottolineare che la procura in calce all'atto in questione poteva non recare la formula concernente l'informativa sulla mediazione, ex art. 4 del D. Lgs. 28/2010, in quanto la materia in oggetto non rientrava nel campo dell'obbligatorietà ex art. 5 del citato D. Lgs.

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